(G.U.5-6-1913, n.130)

REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DELLE LEGGI 20 GIUGNO 1909, N.364 E 23 GIUGNO 1912, N.668, RELATIVE ALLE ANTICHITA’ E BELLE ARTI

TITOLO I

Sezione IV
DELLA CONSERVAZIONE DELLE COSE IMMOBILI PER NATURA O PER DESTINAZIONE

Art.74
Il proprietario o possessore di una cosa immobile, per cui sia intervenuta la notificazione dell’importante interesse, volendo praticare lavori all’esterno o all’interno dell’immobile, per modificazioni, restauri, ripristini o simili dovrà richiederne licenza alla sovrintendenza dei monumenti, competente per ragione di territorio.
Sarà negata l’autorizzazione quando i lavori progettati risultino dannosi all’immobile, o comunque ne alterino il carattere.
L’autorizzazione potrà essere subordinata alla modificazione del progetto presentato o alla sostituzione di esso con altro compilato dalla sovrintendenza.
Il proprietario, ove continui nel proposito di fare eseguire i lavori, è obbligato a condurli sotto la sorveglianza della sovrintendenza, secondo i progetti modificati o suggeriti da questa.

Art.75
Alle disposizioni del precedente articolo sono soggette altresì tutte le cose per cui è seguita la notificazione di cui all’art.5 della legge (oggi vedi L.1-6-1939, n.1089), e che si reputano immobili per destinazione, ai sensi dell’art.414 del codice civile (oggi vedi art.817 del codice civile 1942).

Art.76
Le cose, di cui al precedente articolo, non potranno essere rimosse senza il permesso del Ministero della pubblica istruzione.

Art.77
I progetti di piani regolatori e di ampliamento (oggi vedi art. 7 L.17-8-1942, n.1150) nei comuni ove esistono cose immobili soggette alle disposizioni delle leggi 20-6-1909, n.364 e 23-6-1912, n.688 (oggi vedi L.1-6-1939, n.1089), saranno dai prefetti trasmessi al sovrintendente dei monumenti, che li comunicherà con le sue osservazioni al Ministero della pubblica istruzione. Detto Ministero li trasmetterà, con le modificazioni ed osservazioni che riterrà opportune, al Ministero dei lavori pubblici.

Art.78
Per i lavori in cose immobili soggette alle disposizioni delle leggi 20-6-1909, n.364, e 23-6-1912, n.688 (oggi vedi L.1-6-1939, n.1089), la denunzia data all’autorità comunale non potrà tener luogo della domanda alla competente sovrintendenza, da richiedere nei modi di cui al presente regolamento.
L’approvazione dei piani regolatori e di ampliamento (oggi vedi art. 7 L.17-8-1942, n.1150) non esime chi legalmente ne è tenuto, dal richiedere alla sovrintendenza, prima dell’esecuzione dei lavori, il permesso di cui sopra.

Art.79
E’ sempre necessaria l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione per addivenire alla intonacatura o tinteggiatura dei prospetti o cortili o parti interessanti la storia o l’arte di immobili sottoposti alle disposizioni della legge.
Quando a tali lavori si addivenga per ordinanza del sindaco, l’autorità comunale è tenuta a sottoporre l’ordinanza medesima al preventivo esame del sovrintendente competente, il quale potrà opporre il suo veto oppure dar nome e prescrizioni al riguardo.

Art.80
Nei regolamenti edilizi e nei piani regolatori e di ampliamento saranno stabilite, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e secondo la procedura di cui all’art.77, le norme necessarie per impedire che le nuove opere danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti.
Nei casi di costruzioni, ricostruzioni, alzamenti di edifici, ed in genere di nuove opere, anche provvisorie, che non siano previste in piani regolatori o di ampliamento; ovvero quando non esistano o non siano sufficienti, agli effetti dell’art.14 della legge 20-6-1909, n.364, modificato coll’art.3 della legge 23-6- 1912, n.688 (oggi vedi L.1-6-1939, n.1089), le norme contenute nei piani regolatori o nei regolamenti edilizi, il Ministero della pubblica istruzione potrà prescrivere le distanze e le misure necessarie per impedire i danni suddetti.

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