1924_REGIO DECRETO 23 MAGGIO 1924, N.827 (stralcio)

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(G.U. 3-6-1924, n.130 supplemento)

REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITA’ GENERALE DELLO STATO

TITOLO II
DEI CONTRATTI

Capo I
NORME GENERALI

Art.36.
Si provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori riguardanti le varie amministrazioni e i vari servizi dello Stato.

Art.37.
Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli.
Le forniture, i trasporti e i lavori sono dati in appalto separatamente secondo la natura del servizio e divisi possibilmente in lotti, quando ciò sia riconosciuto più vantaggioso per l’amministrazione.

Art.38.
I casi nei quali, a norma dell’art.3 della legge (per “legge” si intende il R.D.2440/23 sull’amministrazione e contabilità dello Stato) si può procedere a citazione privata sono i seguenti:
1o) per le forniture d’ogni genere, per i trasporti o per i lavori, quando un’evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l’indugio degli incanti, e per le provviste occorrenti all’esercito, all’armata o all’aeronautica militare, quando siano urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;
5o) quando sia andato deserto l’incanto o non siasi raggiunto dalle offerte il limite fissato, salvo che l’amministrazione non ritenga di dovere stipulare il contratto a trattativa privata.

Art.40.
Agli appalti di opere pubbliche, o forniture speciali o di lavori , per la cui esecuzione l’amministrazione ritenga conveniente di giovarsi delle iniziative e dei progetti di provate competenze tecniche, artistiche o scientifiche, può procedersi mediante la forma dell’appalto-concorso di cui all’art.4 della legge.
Le ragioni di convenienza di cui al precedente comma sono comunicate al consiglio di Stato, nei casi in cui il suo parere sia richiesto, ai termini di legge.

Art.41.
Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:
1o) quando gl’incanti o le citazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
5o) quando l’urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l’indugio degli incanti o della citazione;
6o) e in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli articoli 37 e 40 del presente regolamento.
Nei casi previsti nel presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al consiglio di Stato, quando occorra il suo preventivo avviso.

Art.43.
Pel complesso di una sola opera o di un solo lavoro, in caso di speciali necessità da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto, possono formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con più persone.
Quando l’appaltatore o il fornitore sia la medesima persona, o le forniture e i lavori comunque parzialmente descritti, formino sostanzialmente parte di una sola impresa, non si ammette alcuna divisione artificiosa in più a diversi contratti, ma si procede ad un solo contratto, con le norme stabilite nel capo I del presente titolo.

Art.44.
I contratti stipulati con precedente data si considerano parti integranti dei contratti successivi, per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 13 della legge e 39 e 42 del presente regolamento.

Capo II
DEI CAPITOLI DI ONERI

Art.45.
I capitoli d’oneri per ogni genere di contratti possono dividersi, ove sia necessario, in generali e speciali e sono approvati da ciascun ministero.
I capitoli generali d’oneri contengono le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto, e le forme da seguirsi per le gare. Quelli speciali riguardano le condizioni che si riferiscono più particolarmente all’oggetto proprio del contratto.
Nei capitoli d’oneri sono determinate la natura e l’importanza delle garanzie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi agl’incanti e per assicurare l’adempimento dei loro impegni; come pure le clausole penali e l’azione che l’amministrazione può esercitare sopra le cauzioni nel caso d’inadempimento ai detti impegni, nonché il luogo in cui l’aggiudicatario, il suo fideiussore o l’approbatore, garante del fideiussore, devono eleggere il domicilio legale.

Art.49.
Nei contratti non si può convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all’epoca della loro stipulazione.

Art.50.
Non si può variare la durata dei contratti già stipulati quando siano in corso di esecuzione.

Art.54. (modif. dal D.P.R.1309/48)
Secondo la qualità e l’importanza dei contratti, coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa.
Può accettarsi una cauzione costituita da fidejussione.
<<Sono ammessi a prestare fidejussione gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche d’interesse nazionale, nonché le aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a lire 300.000.000 e le casse di risparmio i monti di credito su pegno di 1a categoria e le banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000>> (Comma così modificato dal D.P.R.635/56).
Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fidejussione può accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 100.000 e la durata non oltrepassi i sei anni o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.
Per il taglio dei boschi cedui, la fidejussione può accettarsi quando venga pagato per intiero anticipatamente il prezzo pattuito.
Per l’accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l’impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire 8000 annue, l’amministrazione può accettare la fidejussione di persona proba e solvente che firma in solido con l’accollatario.
In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere accettata una cauzione in beni stabili di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della avvocatura dello Stato sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in cauzione.
E’ pure fatta facoltà all’amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell’art.38.
L’esonero dalla cauzione o l’accettazione della fidejussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali guarentigie che l’amministrazione contraente riconoscesse necessarie.
Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato.

Art.55.(modif. dal D.P.R.1309/48)
Qualora nei beni rurali vi siano scorte morte o vive, deve esigersi dagli affittuari che le ricevono in consegna una speciale cauzione, da prestarsi a norma della prima parte dell’articolo precedente.
Quando il canone di affitto non superi le lire 100.000 e la durata del contratto non oltrepassi i sei anni, l’amministrazione può accettare una fidejussione a norma del secondo e terzo comma dell’articolo precedente a guarentigia di tali scorte.

Art.56.(modif. dal D.P.R.1309/48)
Le locazioni dei beni urbani debbono essere garantite nei modi stabiliti dalle consuetudini locali.
Ove queste manchino, si deve esigere una cauzione personale od una fidejussione secondo le norme del precedente art.54; e se si reputi insufficiente la garanzia consuetudinaria, deve a questa aggiungersi la cauzione personale o la fidejussione.

Art.57.(modif. dal D.P.R.1309/48)
La validità delle cauzioni personali e delle fidejussioni deve essere riconosciuta e dichiarata dal pubblico ufficiale che l’accetta per conto dell’amministrazione.

Art.59.
Nei capitoli relativi ai contratti per l’esecuzione di lavori ed opere pubbliche, debbono essere richiamate le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche.

Art.60.
Per i progetti di contratti relativi all’esecuzione di opere pubbliche si riservano le disposizioni speciali vigenti in materia.

Art.61.
Ciascuna amministrazione centrale o provinciale tiene in evidenza, in apposito elenco, i prezzi unitari degli oggetti e delle materie che essa sia tenuta a procurarsi per i propri servizi per mezzo di appalto o ad economia.
Quest’elenco è formato e tenuto al corrente su informazioni degli uffici tecnici e delle camere di commercio all’uopo richieste, e con la periodica consultazione delle mercuriali e dei bollettini.
L’elenco medesimo serve di norma nella formazione dei capitoli per i pubblici incanti o licitazioni e nelle trattative private o per l’esecuzione delle occorrenti forniture ad economia.

Art.62.
Le spese di copia, bollo e le altre inerenti ai contratti sono a carico dell’appaltatore o del contraente con l’amministrazione dello Stato, a meno che, per casi speciali d’interesse esclusivo dello Stato, e per esplicita convenzione, le spese predette siano da sostenersi dallo Stato medesimo e i relativi atti si debbano redigere e copiare in carta libera.
I contratti sono registrati a spese, in tutto o in parte, dei contraenti colle amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamente in relazione del particolare interesse dello Stato e degli oneri espressamente assunti dall’amministrazione, in conformità delle disposizioni contenute nella legge del registro.

Capo III
PROCEDIMENTI PER GLI INCANTI, PER L’APPALTO-CONCORSO PER LE LICITAZIONI E TRATTATIVE PRIVATE

Sezione I
PROCEDIMENTO PER GLI INCANTI

Art.63.
Quando si debbono fare contratti con formalità d’incanto, l’ufficio presso il quale si deve procedere alla stipulazione fa pubblicare l’avviso d’asta. Il funzionario designato quale ufficiale rogante deve intervenire agli incanti per autenticare i processi verbali.

Art.64.
L’avviso d’asta si pubblica almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’incanto e di quello per la successiva aggiudicazione. Tanto l’uno quanto l’altro giorno dovranno essere feriali.
Quando l’interesse del servizio lo richieda è in facoltà dell’autorità che deve emanare il decreto di approvazione del contratto di ridurre questo termine fino a cinque giorni.
Le ragioni della riduzione debbono essere indicate nel decreto suddetto.

Art.65.
L’avviso d’asta deve indicare:
1) l’autorità che presiede all’incanto, il luogo, il giorno e l’ora in cui deve seguire;
2) l’oggetto dell’asta;
3) la qualità, ed ove d’uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell’oggetto;
4) il termine prefisso al compimento dei lavori o il tempo e luogo della consegna per le forniture e quelli del pagamento per le vendite e per gli affitti;
5) gli uffici presso i quali si può avere cognizione delle condizioni dell’appalto;
6) i documenti comprovanti l’idoneità o le altre condizioni prescritte per essere ammessi all’asta;
7) il modo con cui seguirà l’asta e il modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete;
8) il, deposito da farsi dagli aspiranti all’asta e le tesorerie nelle quali sarà ricevuto;
9) se l’aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure soggetta ad offerte di ribasso o di aumento, che non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione;
1O) se nel caso di asta, coi sistemi delle offerte segrete, si procederà all’aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.

Art.67.
Quando trattasi di lavori d’arte o di nuove costruzioni, l’aspirante deve dimostrare la sua idoneità con la presentazione d’un attestato, rilasciato non più di sei mesi prima del giorno in cui è tenuta l’asta, dal prefetto o sottoprefetto, sentito, secondo i casi, l’ufficio del genio civile o l’ufficio tecnico di finanza, dal quale risulti aver l’aspirante dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell’eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d’appalto di lavori pubblici o privati.
Quando l’aspirante non possa provare tale sua idoneità, e presenti in vece sua persona che riunisca le condizioni suespresse, e alla quale egli si obblighi di affidare la esecuzione delle opere, l’amministrazione può ammetterlo all’incanto.

Art.68.
Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell’eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L’esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale da comunicarsi al Ministero delle finanze (ragioneria generale) a cura del quale ne viene data notizia alle altre amministrazioni. Analogamente si provvede per le eventuali riammissioni.
Fermo il disposto dal precedente comma, l’amministrazione ha piena ed insindacabile facoltà di escludere dall’asta qualsiasi concorrente senza che l’escluso possa reclamare indennità di sorta, né pretendere che gli siano rese note le ragioni dell’esclusione.

Art.69.
Nel giorno e nell’ora stabiliti dall’avviso d’asta, l’autorità che presiede all’incanto dichiara aperta l’asta. L’asta deve rimanere aperta un’ora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui l’amministrazione abbia stabilito, avvertendo nell’avviso d’asta, che tenendosi l’asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all’aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta.

Art.70.
Aperta l’asta, l’autorità che presiede richiama l’attenzione dei concorrenti sull’oggetto dell’incanto; fa dare lettura delle condizioni del contratto; dà conoscenza dei disegni, modelli e campioni, se ve ne sono, e quindi dichiara che il contratto si effettua sotto l’osservanza delle condizioni predette e dei capitoli d’oneri.
Possono essere omesse le formalità indicate nel presente articolo quando non vi siano offerenti presenti.

Art.71.
Se l’incanto non possa compiersi nello stesso giorno in cui fu aperto, sarà continuato nel primo giorno seguente, non festivo.

Art.72.
Qualunque sia la forma degli incanti non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Quando in una offerta all’asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione.

Art.73.
L’asta, secondo che le circostanze, l’importanza o la qualità del contratto lo facciano reputare più vantaggioso per l’amministrazione, e sia stato disposto dal ministro competente o dall’ufficiale delegato, si tiene in uno dei seguenti modi:
c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell’avviso d’asta.

Art.76.
Quando l’asta si tiene col metodo di cui alla lettera c) dell’art. 73, si osservano, quando al modo ed invio o di presentazione delle offerte, le disposizioni del precedente articolo.
L’autorità che presiede l’asta, aperti i pieghi ricevuti o presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto a colui che ha presentato l’offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell’avviso d’asta.
Se non sono state presentate offerte, l’asta è dichiarata deserta.
L’amministrazione può, anche in questa forma di incanto, prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. In tal caso il limite suddetto sarà indicato in una scheda segreta sigillata da deporsi ed aprirsi con le modalità di cui al precedente articolo, e dopo l’apertura saranno eliminate dalla gara le offerte che abbiano oltrepassato il limite segnato nella scheda.

Art.77.
Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all’asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l’ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.
Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliono migliorare l’offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di cui al secondo comma dell’art. 75 e all’ultimo comma dell’art.76, la sorte decide chi debba essere l’aggiudicatario.

Art.80.
Nelle aste tenute nei modi indicati agli artt. 75 e 76, l’amministrazione può prescrivere in casi speciali che le offerte a schede segrete si ricevano in più luoghi simultaneamente da indicarsi negli avvisi d’asta. Nel giorno e nell’ora stabiliti negli avvisi medesimi, le autorità delegate ricevono le offerte ed aprono i pieghi che le contengono in presenza dei concorrenti, compilandone processo verbale. Indi trasmettono le offerte al funzionario delegato a presiedere agli incanti, il quale, fatto il confronto di ciascuna delle offerte ricevute o pervenutegli col prezzo stabilito nella scheda, o nell’avviso d’asta secondo i casi aggiudica il contratto al migliore offerente, ovvero dichiara l’incanto di nessun effetto. In questo secondo caso, il minimo o il massimo scritto nella scheda sarà fatto comunicare ai concorrenti non presenti, per mezzo delle stesse autorità che ne ricevettero e trasmisero le offerte.
I concorrenti possono anche far pervenire le proprie offerte, unitamente alla prova dell’eseguito deposito, all’ufficio appaltante col mezzo della posta ed a loro proprio rischio, giusta quanto è stabilito nell’art.75.

Art.81.
Gli accorrenti all’asta possono presentarsi muniti di regolare e autentico atto di procura speciale rilasciata da altra persona, sia che tale atto riguardi un solo e determinato appalto, sia che si riferisca a qualunque altro appalto per forniture dello Stato. In questo caso le offerte, la aggiudicazione ed il contratto s’intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario.
La procura in originale o in copia autentica è unita al verbale d’incanto.
I mandati di procura generale non sono validi per l’ammissione alle aste.
Possono anche essere fatte offerte per conto di una terza persona con riserva di nominarla, purché l’offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso agl’incanti, e il deposito a garanzia dell’offerta sia a lui intestato.
Ove l’aggiudicazione abbia luogo a chi fece l’offerta per persona da dichiarare, se ne fa speciale menzione nel verbale di incanto, e l’offerente può dichiarare la persona all’atto dell’aggiudicazione, ovvero entro il termine di giorni tre a decorrere da quello del deliberamento, e nonostante che l’aggiudicazione resti subordinata all’approvazione superiore per conto dell’amministrazione.
Se la persona dichiarata è presente al momento dell’aggiudicazione, la dichiarazione è da essa accettata apponendo la sua firma sul verbale d’incanto.
Se la persona dichiarata non è presente, o la dichiarazione per parte dell’offerente non è fatta al momento dell’aggiudicazione, deve la persona dichiarata presentarsi entro i tre giorni per accettare e firmare la dichiarazione.
Non sono valide le dichiarazioni per le persone indicate all’art.68 e per quelle che non hanno la capacità civile di obbligarsi e di fare contratti.
Quando l’offerente non faccia, nel termine utile, la dichiarazione, o la persona dichiarata non accetti, o non abbia i requisiti voluti per concorrere all’asta, l’offerente è considerato per gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario.

Art.82.
Terminata l’asta, si stende un processo verbale in cui si descrivono le operazioni fatte e vi si uniscono le offerte ricevute. Lo sottoscrivono l’autorità che presiedette all’asta, l’aggiudicatario se presente, due testimoni, l’ufficiale pubblico che l’autentica, e nei casi previsti dal primo comma dell’art.98 anche l’impiegato del Ministero delle finanze che vi intervenne.
Si uniscono pure al processo verbale un esemplare dell’avviso d’asta ed i giornali in cui fu inserito.
A tergo dell’avviso d’asta il funzionario che ha autenticato il verbale appone una dichiarazione indicante i luoghi nei quali l’avviso fu pubblicato, desumendolo dai certificati pervenuti a norma dell’art.66.
Nel caso di offerte a schede segrete ricevute in più luoghi simultaneamente, se non sia presente l’aggiudicatario, si trasmette il processo verbale di aggiudicazione all’autorità che ricevette e trasmise l’offerta, per far notificare al domicilio eletto dall’aggiudicatario il fatto dell’avvenuta aggiudicazione.
Nelle aste tenute nelle forme di cui agli artt. 75 e 76 il deliberatario, se presente, sottoscrive il verbale di aggiudicazione, ed in sua assenza gliene viene fatta notificazione come sopra è detto.

Art.83.
I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono, di regola ricevuti dalle tesorerie del regno debitamente autorizzate ed indicate nell’avviso d’asta.
Possono pure in casi speciali essere ricevuti da chi presiede l’asta.
Chiusi gli incanti, siffatti depositi vengono restituiti a tutti gli altri concorrenti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatari per essere passati alla cassa dei depositi e prestiti.
Per i contratti d’una durata non maggiore di tre mesi i depositi possono rimanere nella tesoreria ove furono effettuati, a titolo di deposito provvisorio infruttifero, sino alla completa esecuzione del contratto. Se i depositi fossero eseguiti presso l’ufficio appaltante, questo deve versarli nella più prossima tesoreria all’effetto medesimo.

Art.84.
Quando l’amministrazione, a norma del n.9 e dell’art. 65, abbia dichiarato che l’aggiudicazione è soggetta ad offerte di aumento o di ribasso, negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d’asta e negli stessi giornali o bollettini dove furono inseriti, si deve pubblicare nel più breve tempo possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l’ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali), entro il quale si può migliorare il prezzo dell’aggiudicazione, e gli uffici ai quali dev’essere presentata l’offerta.
Passato tale periodo non può essere accettata verun’altra offerta.
Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell’aggiudicazione è di almeno giorni dieci dall’ultima pubblicazione e s’intende scaduto all’ora stabilita.
L’autorità competente per l’approvazione del contratto può ridurre questo termine fino a cinque giorni con decreto motivato da unirsi a quello di approvazione del contratto.
L’offerta di aumento o di ribasso non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione e dev’essere presentata in piego chiuso o aperto, accompagnata dai documenti e dalla prova dell’eseguito deposito prescritto nell’avviso d’asta.
L’ufficio deve spedire all’offerente una dichiarazione indicante il giorno e l’ora in cui venne presentata l’offerta e trasmettere le offerte ricevute, insieme ai documenti, a chi presiede all’asta.

Art.85.
Presentandosi in tempo utile un’offerta ammissibile, si pubblica, secondo le norme indicate negli articoli precedenti e dopo scaduti i fatali, altro avviso d’asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo dell’ottenuta migliore offerta, col metodo dell’estinzione delle candele o per offerte segrete, come verra’ determinato o pubblicato nell’avviso.
Quando il prezzo più favorevole risulti da due o più offerte
uguali, quella valida agli effetti della nuova asta è designata mediante sorteggio, salvo che fra dette offerte vi sia quella dell’aggiudicatario provvisorio alla quale viene data la preferenza.

Art.86.
Alla nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli precedenti, eccetto quanto riguarda la scheda segreta. Il deliberamento è definitivo ed ha luogo quand’anche siavi un solo offerente.

Art.87.
Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presenti a fare un’ulteriore offerta di aumento o di ribasso, l’aggiudicazione rimane definitiva a favore di colui sull’offerta del quale fu riaperto l’incanto.

Art.88.
Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto.

Sezione II
PROCEDIMENTO PER LE LICITAZIONI, PER L’APPALTO-CONCORSO E PER LE TRATTATIVE PRIVATE

Art.89.
Si procede alla licitazione privata:
a) invitando per mezzo di avvisi particolari persone o ditte ritenute idonee per l’oggetto della licitazione, a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le loro offerte;
b) mediante l’invio, alle persone che si presumono idonee per l’oggetto della licitazione, di uno schema atto in cui sia descritto l’oggetto dell’appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della propria firma e colla offerta del prezzo pel quale sarebbero disposte ad eseguire l’appalto o con l’indicazione del miglioramento sul prezzo base, se questo sia stato stabilito dall’amministrazione.
Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione dev’essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete.
Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi, l’autorità delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa presentata, aggiudica l’impresa, seduta stante, al migliore offerente.
Nel secondo caso, l’autorità che deve aggiudicare l’appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta all’apertura delle obbligazioni ricevute, e delibera la provvista od il lavoro, al miglior offerente, stendendo verbale di deliberamento dal quale risultino le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l’esito della licitazione.
Tale verbale deve essere corredato anche di copia delle obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie.
Sono applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli artt. 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77 e 83.
Se la licitazione privata è fatta col metodo delle offerte segrete di cui all’art.73, lettera b), cioè deve essere dichiarato nell’invito.
Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per persona da nominare.

Art.91.
Quando si procede con la forma dell’appalto-concorso le persone o ditte invitate dall’amministrazione ai sensi dell’art.4 della legge, presentano il progetto dei lavori o delle forniture coi prezzi relativi, nei termini, modi e forme che sono stabiliti nell’invito.
L’amministrazione procede insindacabilmente alla scelta del progetto che ritiene preferibile, sentito, ove lo creda necessario, il parere di una commissione all’uopo nominata, e stipula poi il contratto con l’offerente prescelto.

Art.92.
La trattativa privata ha luogo quando, dopo aver interpellato, se ciò sia ritenuto conveniente, più persone o ditte, si tratta con una di esse.

Capo IV
STIPULAZIONE, APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Sezione I
STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

Art.93.
I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l’amministrazione.
La delegazione deriva dalla legge, dal presente regolamento o dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni.
In difetto deve risultare da apposito decreto da emettersi dal ministro e da unirsi al contratto.

Art.96.
I contratti in forma pubblica sono ricevuti, con l’osservanza delle norme prescritte, dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili.

Art.97.
Quando si debba stipulare formale contratto, dopo che sia intervenuto verbale di aggiudicazione in seguito a pubblico incanto o a privata licitazione, il contratto è stipulato, in nome dell’ amministrazione, dallo stesso funzionario che presiedette all’asta o alla licitazione.

Art.112.
I lavori addizionali debbono essere approvati dalla stessa autorità che approvò il contratto pei lavori principali, e debbono osservarsi le stesse formalità seguite pel contratto principale, nonostante che in questo fosse stato stipulato l’obbligo dell’impresario di eseguire anche i lavori addizionali ai prezzi ed alle condizioni stabilite.

Art.113.
Per gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato, il ministro o l’autorità delegata per l’approvazione, può negare l’approvazione ai contratti anche se riconosciuti regolari.
L’autorità delegata, nel caso in cui non ritenga di approvare il contratto, ne riferisce al ministro.

Art.114.
Quando nel capitolato di oneri o nello schema del contratto sia stabilito un termine per l’approvazione, il contraente ha dritto di essere liberato da ogni suo impegno, ove entro il termine stesso non venga emesso il decreto di approvazione.
All’uopo egli deve notificare all’amministrazione appaltante la sua volontà di sciogliersi dall’impegno mediante dichiarazione che però rimane priva di effetti, se prima che pervenga all’amministrazione, il decreto di approvazione sia stato già emesso.
Il contraente dichiaratosi sciolto dall’impegno assunto non può pretendere compenso di sorta.

Sezione III
ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art.117.
Allorché i contratti sono stati approvati e, ove prescritto, registrati alla corte dei conti, l’amministrazione provvede alla loro esecuzione.

Art.118.
Nei regolamenti speciali di ciascun servizio si stabiliscono le cautele di assistenza, vigilanza e direzione necessarie ad assicurare la buona esecuzione delle forniture, dei trasporti o lavori, secondo la diversa loro natura.
Quando i lavori, i trasporti e le forniture subiscano ritardo, le persone incaricate di vigilarne l’esecuzione devono riferirne all’autorità, competente per l’esatto adempimento del contratto e per l’applicazione delle sanzioni in esso previste.

Art.119.
Le persone poste alla direzione dei lavori ed alla vigilanza sulle forniture e sui trasporti, non possono fare aggiunte né alcuna altra variazione ai contratti stipulati.
Se però qualche variazione o aggiunta si renda necessaria, devono farne prontamente la proposta all’autorità od al ministero da cui dipendono, con una particolareggiata relazione corredata dei necessari documenti.
Tali variazioni o aggiunte non possono mandarsi ad effetto, se non quando siano autorizzate dall’autorità competente ad approvare il contratto.
Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la predetta autorizzazione, e tenuta responsabile la persona che le avesse illegalmente ordinate.

Art.120.
Nel caso di aumento o di diminuzione dei lavori oltre il quinto del prezzo di appalto ai sensi dell’art.11 della legge, l’appaltatore, ove non si valga del diritto alla risoluzione del contratto, è obbligato ad assoggettarsi all’aumento o alla diminuzione.

Capo V
COLLAUDAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

Art.121.
Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto o in economia sono soggette salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudazione parziale o finale, nei modi stabiliti dai singoli regolamenti pei diversi servizi.

Art.122.
Le collaudazioni finali dei lavori e delle forniture sono fatte da agenti destinati dall’amministrazione centrale cui la spesa riguarda.
La collaudazione non può esser fatta dalla stessa persona che ha diretta o sorvegliata l’esecuzione dei lavori.

Art.123.
I regolamenti speciali accennati nel precedente articolo 118, oltre alle cautele e norme ivi additate, determinano pure il sistema di sindacato da esercitare ed il modo di compilare le liquidazioni parziali e finali, nonché i documenti da produrre in appoggio alle medesime.

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