1931-REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N.773 (stralcio)

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.

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1931-REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N.773 (stralcio)


(G.U. 26-6-1931, n.146)

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.

(………….)

TitoloIII

Capo I
DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Art.68.
1. Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli scuole di ballo e sale pubbliche di audizione (la Corte costituzionale, con sentenza 15-12-1967, n.142, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.68 quando vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore).
2. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art.69
1. Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto.

Art.70
Si omette in quanto abrogato dal D.LEG. 13-7-1994, n.480.

Art.71
1. Le licenze, di cui negli articoli precedenti, sono validi solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

Art.80
1. L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
2. Le spese dell’ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Art.81
1. L’autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell’interesse dell’ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere agevolmente all’esercizio delle sue funzioni.

Art.86.
I. Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffé o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.
2. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Art.109.
<<I. I gestori delle strutture ricettive di cui all’art.6 della legge 17-5-1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla provincia o regione autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti>> (Comma cosi sostituito dall’art.7, L.203/95).
2. Per gli stranieri è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
<<3. I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell’interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i gruppi guidati e per i nuclei familiari la sottoscrizione può essere effettuata dal capogruppo anche per i componenti del gruppo, e da uno dei coniugi anche per gli altri familiari. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l’esibizione. L’obbligo di conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti altresì a comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno>> (Comma cosi sostituito dall’art. 7, L.203/95).
<<4. La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni>> (Comma cosi sostituito dall’art. 7, L.203/95).
<<5. Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza può essere revocata>> (Comma così sostituito dall’art.4 del D. Leg.480/94).

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